Autorizzazione alle emissioni in atmosfera da impianti e attività (esclusi impianti termici civili)
La Provincia rilascia l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti che producono emissioni in atmosfera
Lunedì 25 settembre 2023 ore 19.30
La Provincia rilascia l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti che producono emissioni in atmosfera
La costruzione e l’esercizio di impianti che producono emissioni in atmosfera è subordinata al rilascio di autorizzazione, secondo la tipologia dell’attività:
Le attività in procedura ordinaria sono tutte le attività le cui emissioni ricadono nell’ambito di applicazione della Parte V del Decreto Legislativo 152/2006, ossia necessitano di autorizzazione, e che non rientrano, per tipologia o caratteristiche quali/quantitative, nelle procedure di autorizzazione previste dall’ articolo 272 commi 1) e 2), del medesimo Decreto Legislativo 152/2006.
In tale procedura si rientra anche in caso di attività che, seppure formalmente rientranti nelle casistiche di cui all’articolo 272 comma 2) del Decreto Legislativo 152/2006, sono in compresenza con attività ricadenti in procedura ordinaria.
Per alcune determinate tipologie di attività, denominate attività semplici, la Regione Lombardia ha predisposto, con delibera di Giunta regionale n. 11667 in data 20 dicembre 2002, D.G.R. 23 gennaio 2004, n. 16103, e D.G.R. 22 giugno 2005, n. 196, D.G.R. 18 luglio 2012, n. 3780 degli Allegati Tecnici ai quali riferirsi nelle istanza.
Le attività in deroga sono tutte le attività le cui emissioni ricadono nell’ambito di applicazione della Parte V del Decreto Legislativo 152/2006, elencate nella parte II dell’Allegato IV alla parte V del medesimo Decreto Legislativo, e/o per le quali la Regione Lombardia ha adottato uno specifico allegato tecnico di riferimento.
Sono tutte le attività ad inquinamento poco significativo, ora definite nel comma 1 dell’art. 272 del DLgs 152/06 e smi ad “emissioni scarsamente rilevanti”.
Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all’autorità competente (Provincia di Lecco) o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi dell’articolo 269 del decreto legislativo n 152/2006 e s.m.i., una domanda di autorizzazione.
I gestori di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, devono presentare apposita domanda di autorizzazione al SUAP competente.
Presentare istanza secondo i modelli predisposti dalla Provincia di Lecco e reperibili dal sito dell’Amministrazione in funzione dell’attività che si intende svolgere e del tipo di autorizzazione necessaria.
L’istanza deve essere presentata al SUAP in formato digitale mediante portale; tale ente provvederà all’inoltro dell’istanza agli enti interessati. L’AUA verrà poi rilasciata dal SUAP. I tempi per l’evasione e l’iter procedurale della pratica sono normati dal D.lgs 152/06 e s.m.i. art. 269 e dal DPR 59/2013.
Attività in deroga ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006, articolo 272 comma 2)
Il gestore che intende installare un nuovo impianto (o trasferire impianti in altro stabilimento), adeguare all’autorizzazione in via generale gli impianti già autorizzati in procedura ordinaria, presentando preventivamente apposita domanda o comunicazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010, al SUAP (sportello unico attività produttive – uffici comunali) competente, mediante compilazione on-line della domanda sui portali impresaiungiorno.it o MUTA-Servizi. La domanda deve essere implementata con la/le relazione/i tecnica di riferimento specifica per ogni attività svolta, nonché planimetria raffigurante impianti, canalizzazioni delle emissioni e localizzazione degli impianti di abbattimento e dei punti di emissione.
Lo stabilimento si intende correttamente autorizzato e può procedere pertanto alla messa in esercizio dell’impianto (comunicandolo ove previsto) decorsi 45 giorni dalla presentazione senza che gli enti interessati abbiano espresso diniego o obiezioni.
Si ricorda che è facoltà del gestore avanzare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 59/2013 richiedendo il solo titolo abilitativo “emissioni in atmosfera articolo 272 comma 2) D.lgs 152/06”, mentre è obbligatoriamente avanzare istanza AUA DPR 59/2013 richiedendo il titolo abilitativo “emissioni in atmosfera art.272 c.2 D.lgs 152/06” qualora vi siano altri titoli abilitativi rientranti in tale ambito autorizzativo (es.: scarichi idrici, impatto acustico, ecc.).
Come già espresso nella d.g.r. n. 7/6631 del 29.10.2001, i gestori di attività ad inquinamento poco significativo, ora definite nel comma 1 dell’art. 272 del DLgs 152/06 e smi ad “emissioni scarsamente rilevanti”, prima dell’avvio dell’attività o dell’impianto devono comunicare, al Comune competente per territorio, di ricadere nella casistica di cui all’art. 272 c. 1 del DLgs 152/06 e smi; qualora non venga effettuata tale comunicazione, che può essere ricompresa all’interno della SCIA, il gestore incorre nelle sanzioni previste dall’art. 279 c.3 del DLgs 152/06. Con tale comunicazione il gestore può esercitare la propria attività senza ulteriori adempimenti relativi alle emissioni in atmosfera generate dall’attività; il sindaco può comunque, in qualità di autorità sanitaria locale, imporre prescrizioni e limitazioni in tema di emissioni in atmosfera. L’esercente dovrà nello svolgimento delle proprie attività, porre particolare attenzione alle prescrizioni sanitarie in tema di salubrità dell’ambiente di lavoro (come previsto dalla normativa 21 vigente) ed eventuali prescrizioni comunali definite dall’applicazione del regolamento locale d’igiene.
Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all’autorità competente (Provincia di Lecco) o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi dell’articolo 269 del decreto legislativo n 152/2006 e s.m.i., una domanda di autorizzazione.
Se la modifica è sostanziale l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione dello stabilimento con un’istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all’evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento. Se la modifica non è sostanziale, l’autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto.
Se l’autorità competente non si esprime entro sessanta giorni il gestore può procedere all’esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell’autorità competente di provvedere successivamente.
Per la classificazione delle modifiche, anche in ambito Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), la modulistica, e l’iter procedurale, si rimanda alla delibera di Giunta regionale n. 7570 del 18/12/2017.
La medesima DGR prevede che le comunicazioni di modifica non sostanziale saranno trasmesse ai SUAP in via telematica attraverso le piattaforme già in uso sul territorio regionale per la gestione delle pratiche AUA dispone, altresì, che la messa a regime delle piattaforme telematiche sarà preventivamente comunicata da Regione Lombardia e che fino a tale data, le comunicazioni di modifica non sostanziale potranno essere trasmesse anche direttamente alle Autorità Competenti secondo le modalità da queste definite ed utilizzando i modelli approvati dalla DGR 7570/2017.
L’iter amministrativo, la modulistica e l’autorizzazione a carattere generale sono previsti dalla D.d.u.o. 1 dicembre 2016 – n. 12779
Definiti dalla D.g.r. 14 luglio 2015 – n. X/3827 Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59
La Regione Lombardia, con la DGR n. 8/9201 del 30/03/2009 “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera”, pubblicata sul BURL in data 06/04/2009, ha previsto una tariffa omnicomprensiva pari a 150 euro da versare alla Provincia di Lecco.
Non sono previsti oneri istruttori da versare alla Provincia di Lecco
Per le modifiche non sostanziali non sono previsti oneri istruttori. Per le modifiche sostanziali gli oneri istruttori sono definiti dalla delibera di Giunta regionale del 14 luglio 2015 n. X/3827 “Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”.
Referente Ivan Prussiani
Telefono 0341 295241
Fax 0341 295333
Email ivan.prussiani@provincia.lecco.it
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Domanda di adesione all’autorizzazione in via generale ai sensi dell’art. 272, comma 3, del D.Lgs 152/2006 per l’esercizio della/delle attività…
Comunicazione di modifica di attività in deroga di cui all’art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006
Comunicazione di carattere amministrativo relativa alle attività in deroga di cui all’art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006
ai sensi dell’art. 275, del D.Lgs 152/2006 per l’esercizio dell’attività a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami
Ultimo aggiornamento
27/05/2021, 11:08