Cos’è
La Provincia rilascia autorizzazioni e concessioni relative a:
- scavo di pozzi e ricerca di acque sotterranee (art. 22 e 23 del Regolamento Regionale 2/06)
- attingimento d’acqua (articolo 32 del Regolamento regionale 2/06)
- piccole derivazioni d’acqua (Regio decreto 1775/1933 e Regolamento regionale 2/06)
- la polizia delle acque relativa alle funzioni di cui ai precedenti punti
La Provincia, inoltre, effettua ai sensi dell’articolo 7 c. 2 del Regolamento regionale 2/06 l’istruttoria delle domande di concessione relative alle grandi derivazioni. Il provvedimento finale di concessione, in tal caso, è emanata dalla Regione Lombardia.
Tempi delle concessioni
La Provincia rilascia la concessione di derivazione di acque pubbliche per un periodo massimo di 30 anni (40 anni per uso irriguo).
Nel caso di prelievi limitati nel tempo da corpi idrici superficiali può essere rilasciata una licenza di attingimento per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile per un massimo di cinque volte, alle condizioni e quantità massime indicati all’art. 32 del Regolamento Regionale 02/2006.
La licenza può essere revocata in ogni momento per motivi di pubblico interesse.
Uso domestico
L’uso domestico delle acque sotterranee non è soggetto a regime di concessione e al relativo canone e può essere effettuato, alle condizioni indicate all’art. 4 del Regolamento regionale 2/2006, previa comunicazione da inviare alla Provincia.
Per Uso domestico si intende l’estrazione di acqua sotterranea da parte del proprietario di un fondo, affittuario o usufruttuario, dietro consenso espresso del proprietario, e la sua destinazione per uso potabile, igienico, innaffiamento di orti e giardini, abbeveraggio di bestiame, purchè tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.
È libera la raccolta di acqua piovana in invasi o cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.