Cos’è
L’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti del decreto legislativo 152/2006 parte seconda, titolo I e titolo III- bis. In particolare ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, attuando misure per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente.
L’AIA può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Le attività soggette alla disciplina del titolo III-bis del decreto legislativo 152/2006 che ricadono in AIA sono quelle elencate nell’allegato VIII al medesimo decreto.
La Provincia è l’autorità competente al rilascio, al riesame, alla modifica dell’AIA relativamente a tutte le installazioni soggette a tale disciplina, a eccezione di quelle di competenza statale indicate nell’allegato XII del decreto legislativo 152/2006 parte seconda, titolo I e titolo III- bis e di quelle di competenza regionale ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della legge regionale 26/2003 e successive modifiche e integrazioni (impianti per l’incenerimento di rifiuti urbani, impianti per la gestione dei rifiuti di amianto, impianti di carattere innovativo per la gestione dei rifiuti).
L’autorità competente riesamina periodicamente l’Autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni. Il riesame con valenza di rinnovo dell’AIA delle attività esistenti è disposto ai sensi dell’articolo 29 octies comma 3 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni:
- tenendo conto di tutte le decisioni relative alle conclusioni delle BAT nuove o aggiornate, applicabili all’installazione, entro 4 anni dalla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea
- quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione
Inoltre, sulla base degli esiti dei controlli e delle ispezioni effettuati dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e di eventuali controlli straordinari disposti ai sensi dell’articolo 11 comma 4, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, la Provincia secondo la gravità delle infrazioni, procede:
- alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità
- alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all’anno
- alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente
- alla chiusura dell’installazione nel caso in cui l’infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione