Elezione Consiglio della Provincia di Lecco – 2024

Domenica 29 settembre dalle 8.00 alle 20.00 in SALA DON TICOZZI a LECCO

Runts – Registro unico nazionale terzo settore

La Provincia di Lecco svolge le funzioni e le attività delegate da Regione Lombardia finalizzate alla gestione del Registro unico nazionale del terzo settore.

Cos’è

Il Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in attuazione degli articoli 45 e seguenti del Codice del terzo settore (Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni e ulteriori decreti attuativi).

Il Runts sostituisce i registri regionali delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore.

Nel Codice del terzo settore (Cts) è confluita l’attività di riordino e revisione della normativa civile e fiscale degli enti non profit. Le novità introdotte dalla riforma, oltre all’istituzione e alla regolamentazione del nuovo registro, sono numerose e riguardano in particolare: l’acquisizione della qualifica di enti del terzo settore, l’ampliamento dei settori di attività di interesse generale in cui possono operare gli enti del terzo settore, l’acquisizione facilitata della personalità giuridica per le associazioni, un articolato regime tributario di vantaggio e misure di promozione e sostegno a favore del mondo non profit (partecipazione al riparto delle quote del 5 per mille, possibilità di accedere a contributi pubblici e di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni).

Il registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale, ha carattere pubblico ed è oggi consultabile da tutti gli interessati. La pubblicità del Runts garantisce la piena trasparenza degli enti del terzo settore iscritti, i quali sono tenuti all’aggiornamento costante degli elementi informativi ivi presenti. La Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta XII/1364 del 20 novembre 2023, ha confermato l’assetto organizzativo dell’Ufficio regionale del Runts in capo alle Province e alla Città metropolitana di Milano.

A chi si rivolge

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del Cts possono iscriversi al Runts “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”.

L’iscrizione al registro è facoltativa, ma a essa è subordinata la possibilità per un ente giuridico di potersi qualificare come ente del terzo settore e conseguentemente l’opportunità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma.

Gli enti, accedendo all’indirizzo riportato, hanno la facoltà di:

  • iscriversi nelle sezioni di interesse (articolo 46 del Cts)
  • effettuare eventuali variazioni dei dati di iscrizione (articolo 48 del Cts e articolo 20 decreto ministeriale attuativo 106/2020)
  • chiedere l’accreditamento al riparto del cinque per mille
  • chiedere l’eventuale trasferimento di registro e/o di sezione
  • chiedere la cancellazione dal registro di iscrizione

Tra gli oneri degli enti rientra quello di depositare il bilancio d’esercizio, in conformità ai modelli ministeriali (articolo 13 del Cts) o il bilancio sociale (articolo 14 del Cts), quest’ultimo nell’ipotesi di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro.

La domanda di iscrizione dev’essere presentata all’Ufficio del Runts provinciale in cui l’ente ha la sede legale, depositando l’atto costitutivo, lo statuto debitamente registrato all’Agenzia delle Entrate, eventuali allegati (gli ultimi due bilanci d’esercizio unitamente ai relativi verbali di approvazione; l’attestazione di adesione alla rete associativa; le dichiarazioni di cui agli articoli 30 e 31 del Cts nel caso di istituzione dell’organo di controllo e/o di revisione legale dei conti), avendo cura di inserire tutte le informazioni richieste.

I soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione al Runts sono il legale rappresentante dell’ente, il legale rappresentante della rete associativa (munito di delega) e il notaio, nel caso di richiesta di personalità giuridica contestuale alla domanda di iscrizione. Tali soggetti devono utilizzare la propria identità digitale personale per accedere al portale e un sistema di firma digitale personale per validare la richiesta.

Successivamente all’iscrizione, i soggetti legittimati a operare nel Runts possono essere:

  • il rappresentante legale dell’ente (o il rappresentante legale della rete associativa di appartenenza, su mandato di quest’ultimo)
  • i titolari di cariche sociali (amministratori e/o componenti dell’organo di controllo/revisione legale dei conti), laddove non siano stati esplicitamente limitati i loro poteri di rappresentanza
  • i professionisti iscritti all’albo dei commercialisti, limitatamente al deposito dei bilanci
  • i notai, nell’ipotesi di variazione per richiesta di acquisizione di personalità giuridica da parte di un ente già iscritto al Runts

Anche tali soggetti devono utilizzare la propria identità digitale personale per accedere al portale e un sistema di firma digitale personale per validare la richiesta.

Costi

Nessun costo.

Tempi e scadenze

L’Ufficio del Runts, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, dovrà verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per l’iscrizione dell’ente nella sezione richiesta e conseguentemente potrà:

  • procedere all’iscrizione
  • negare l’iscrizione con provvedimento motivato
  • invitare l’ente a completare, rettificare la domanda ovvero a integrare la documentazione, fissando il termine di sospensione (di 30 giorni) per l’adempimento

Relativamente agli adempimenti in capo agli Ets a seguito dell’iscrizione al Runts, entro il 30 giugno di ogni anno vige l’obbligo di deposito del bilancio, in conformità ai modelli previsti dal decreto ministeriale 39 del 5 marzo 2020 e successive integrazioni scaricabili in formato editabile al seguente link: https://www.cantiereterzosettore.it/cassetta-degli-attrezzi/format-per-schemi-di-bilancio/

In particolare, gli enti con ricavi inferiori a 220.000 euro possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa (modello D); gli enti con ricavi superiori a 220.000 euro devono predisporre il bilancio formato dallo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione (modelli A, B e C).

In caso di modifiche legate alla vita associativa è previsto l’obbligo di aggiornamento dei dati e delle informazioni presenti a portale, entro 30 giorni decorrenti da ciascuna modifica.

Riferimenti normativi

Contatti

Referenti Raffaella Forni / Michela Alesi
Telefono 0341 295559 / 527
Email runts@provincia.lecco.it
Pec provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Ufficio e Area responsabile

Ultimo aggiornamento
02/04/2024, 13:51

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