Consiglio provinciale

Mercoledì 27 marzo 2024 ore 18.30

Ordinanza n.30 – Obbligo Catene o pneumatici da neve dal 15 nov. al 15 aprile

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale.

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo transitano su tutta la rete viaria di competenza di questo Ente, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.

E’ a carico della Provincia di Lecco la divulgazione della presente ordinanza agli organi di stampa e di vigilanza nonché della posa della segnaletica stradale.
Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente Ordinanza i Funzionari e gli Agenti di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada.
La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR della Lombardia, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

 

Testo Completo >> ORDINANZA 30_2015

Ultimo aggiornamento
25/06/2020, 12:04