Interventi sociali e politiche giovanili
Interventi sociali e politiche giovaniliGestione degli interventi della Provincia nell’ambito delle politiche sociali.
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La Provincia di Lecco svolge le funzioni e le attività delegate da Regione Lombardia finalizzate alla gestione del Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in attuazione degli articoli 45 e seguenti del Codice del terzo settore (Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 successive modifiche e integrazioni e ulteriori decreti attuativi).
Il Runts sostituisce i registri regionali delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore.
Nel Codice del terzo settore (Cts) è confluita l’attività di riordino e revisione della normativa civile e fiscale degli enti non profit. Le novità introdotte dalla riforma, oltre all’istituzione e alla regolamentazione del nuovo registro, sono numerose e riguardano in particolare: l’acquisizione della qualifica di enti del terzo settore, l’ampliamento dei settori di attività di interesse generale in cui possono operare gli enti del terzo settore, l’acquisizione facilitata della personalità giuridica per le associazioni, un articolato regime tributario di vantaggio e misure di promozione e sostegno a favore del mondo non profit (partecipazione al riparto delle quote del 5 per mille, possibilità di accedere a contributi pubblici e di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni).
Il registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale, ha carattere pubblico ed è oggi consultabile da tutti gli interessati. La pubblicità del Runts garantisce la piena trasparenza degli enti del terzo settore iscritti, i quali sono tenuti all’aggiornamento costante degli elementi informativi ivi presenti. La Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta XII/1364 del 20 novembre 2023, ha confermato l’assetto organizzativo dell’Ufficio regionale del Runts in capo alle Province e alla Città metropolitana di Milano.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del Cts successive modifiche e integrazioni possono iscriversi al Runts “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”.
L’iscrizione al registro è facoltativa, ma a essa è subordinata la possibilità per un ente giuridico di potersi qualificare come ente del terzo settore e conseguentemente l’opportunità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma.
Gli enti, accedendo all’indirizzo riportato, hanno la facoltà di:
Tra gli oneri degli enti rientra quello di depositare il bilancio d’esercizio, in conformità ai modelli ministeriali (articolo 13 del Cts successive modifiche e integrazioni) e il bilancio sociale (articolo 14 del Cts successive modifiche e integrazioni).
Quest’ultimo va depositato solo nell’ipotesi di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro e redatto in conformità alle Linee guida adottate con decreto ministeriale del 4 luglio 2019.
La domanda di iscrizione dev’essere presentata all’Ufficio del Runts provinciale in cui l’ente ha la sede legale, depositando l’atto costitutivo, lo statuto debitamente registrato all’Agenzia delle Entrate, eventuali allegati (gli ultimi due bilanci d’esercizio; l’attestazione di adesione alla rete associativa; le dichiarazioni di cui agli articoli 30 e 31 del Cts successive modifiche e integrazioni nel caso di nomina dell’organo di controllo e/o di revisione legale dei conti), avendo cura di inserire tutte le informazioni richieste.
I soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione al Runts sono alternativamente
Nel caso di soggetto delegato, lo stesso potrà essere autorizzato alla sola compilazione e invio telematico dell’istanza oppure anche alla sua sottoscrizione digitale, assumendosi in tale ultimo caso, in prima persona, la responsabilità circa la veridicità di quanto attestato e prodotto in allegato.
Successivamente all’iscrizione, i soggetti legittimati a operare nel Runts possono essere:
Anche tali soggetti devono utilizzare la propria identità digitale personale per accedere al portale e un sistema di firma digitale personale per validare la richiesta.
L’Ufficio del Runts, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, dovrà verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per l’iscrizione dell’ente nella sezione richiesta e conseguentemente potrà:
A seguito dell’iscrizione al Runts, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del Cts successive modifiche e integrazioni e dell’articolo 20, comma 5, del decreto ministeriale 106/2020 successive modifiche e integrazioni, l’ente è tenuto a:
Nei casi di mancato deposito di atti e aggiornamento dati, sono responsabili gli amministratori, sanzionabili pecuniariamente ai sensi dell’articolo 48 del Codice del terzo settore.
Referenti Raffaella Forni / Michela Alesi
Telefono 0341 295559 / 527
Email runts@provincia.lecco.it
Pec provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
L’Ufficio Runts riceve solo su appuntamento.
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Attività, iniziative e servizi in materia di istruzione e formazione professionale.
Ultimo aggiornamento
11/06/2026, 14:22