Rifugi alpinistici ed escursionistici in Lombardia
Requisiti e normativa di riferimento.
Data: 8 Giugno 2026

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I rifugi sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro poste in quota non inferiore a 600 metri di altitudine.
Si distinguono in rifugi alpinistici o escursionistici a seconda del livello di altitudine e di accessibilità.
La competenza è in capo alla Direzione generale enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia.
I rifugi alpinistici, escursionistici e i bivacchi fissi rientrano tra le strutture ricettive non alberghiere individuate dalla legge regionale 27/2015.
I rifugi alpinistici sono gestiti e posti a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o impianti di risalita, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da tali strade o impianti almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello.
I rifugi escursionistici sono gestiti e posti a quota non inferiore a 600 metri di altitudine, al di fuori dei centri abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico ordinario o impianti di risalita.
Per tutti i rifugi è prevista un’apertura stagionale di almeno 80 giorni. Il periodo di apertura ed eventuali variazioni devono essere comunicati dai proprietari/gestori al Comune e alla Provincia competenti per territorio, oltre che resi noti al pubblico.
I bivacchi fissi sono invece locali di montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 1200 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico ordinario.
Il regolamento regionale 7/2016 definisce servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle tipologie di strutture non alberghiere, tra cui i rifugi alpinistici ed escursionistici, all’articolo 7 e negli allegati F e G al regolamento.
Il decreto 10610/2020 «Nuove modalità di iscrizione all’elenco regionali dei rifugi alpinistici e dei rifugi escursionistici (ex articolo 35 legge regionale 27/2015)» stabilisce che: “ogni anno, dal 15 febbraio al 15 aprile, sia possibile presentare istanza di iscrizione all’elenco regionale dei rifugi alpinistici ed escursionistici o di aggiornamento dei dati…”.
In Lombardia sono attualmente 198 le strutture ricettive iscritte all’elenco regionale dei rifugi, in provincia di Lecco sono presenti ben 37 strutture tra rifugi alpinistici e escursionistici: l’elenco completo dei rifugi di tutte le province lombarde è disponibile sul sito www.rifugi.lombardia.it.
Ultimo aggiornamento
09/06/2026, 09:07