Onlus: adeguamento al Codice del terzo settore

Entro il 31 marzo 2026.

Data: 11 Marzo 2026

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Dal 1° gennaio 2026, con l’entrata in vigore delle disposizioni fiscali del Codice del terzo settore, non è più possibile mantenere la qualifica di Onlus, con le relative agevolazioni, essendo decaduta la relativa Anagrafe, tenuta dall’Agenzia delle entrate.

Entro il 31 marzo 2026, le Onlus devono presentare la domanda di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L’iscrizione garantisce la continuità della qualifica come ente del terzo settore (Ets), di mantenere agevolazioni fiscali, il diritto al 5 per mille e di evitare la devoluzione dell’incremento patrimoniale nel frattempo accumulato.

Le Onlus che vogliano iscriversi al Runts dovranno anzitutto scegliere quale qualifica intendano assumere e procedere avendo cura di:

  • depositare l’atto costitutivo e il nuovo statuto, adeguato al Codice del terzo settore, registrato presso l’Agenzia delle Entrate (la registrazione sarà esente da imposta di registro e di bollo come previsto dall’articolo 82 Codice del terzo settore, trattandosi di modifiche statutarie necessarie ai fini dell’adeguamento normativo)
  • compilare i campi relativi al 5 per mille
  • depositare gli ultimi due bilanci approvati (i quali dovranno essere redatti secondo i modelli ministeriali di cui al decreto ministeriale 39/2020 e successive modifiche e integrazioni), unitamente ai relativi verbali assembleari di approvazione
  • allegare le dichiarazioni di accettazione, assenza di cause di ineleggibilità/decadenza e di possesso dei requisiti professionali, nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione
  • allegare l’attestazione di adesione, rilasciata dal legale rappresentante, in caso di affiliazione a una rete associativa

Attenzione: qualora la Onlus sia dotata di personalità giuridica o intenda acquisirla con l’iscrizione al Runts, quest’ultima dovrà avvenire attraverso l’intervento del notaio.

Cosa accade se non ci si adegua? Il mancato ingresso nel terzo settore consentirà comunque all’ente di esistere come ente non lucrativo, ma senza i precedenti benefici.

La disciplina di riferimento non sarà il Codice del terzo settore (o il decreto sulle imprese sociali) ma il Codice civile e, per le imposte dirette, il Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi).

Per un eventuale supporto si consiglia di chiedere assistenza al Centro di servizio per il volontariato (Csv) o di rivolgersi direttamente all’Ufficio Runts della Provincia di Lecco (0341 295559/527).

Ultimo aggiornamento
12/03/2026, 15:17