Locazioni turistiche: standard qualitativi e requisiti minimi

Le modifiche apportate al regolamento regionale 7/2016.

Data: 16 Novembre 2025

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La legge regionale 7/2025 e il successivo regolamento regionale 6/2025 hanno introdotto delle modifiche rispettivamente alla legge regionale 27/2015 e al regolamento regionale 7/2016.

Le disposizioni in tema di alloggi dati in locazione per finalità turistiche allineano a livello regionale quanto introdotto dalla normativa statale con la “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale” ai sensi dell’articolo 13-ter, decreto legge 145/2023, convertito con modificazioni dalla legge 191/2023.

All’articolo 38 (Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere e per le locazioni per finalità turistiche) della legge regionale 27/2015 viene introdotto l’articolo 1 bis riguardante l’obbligo per le locazioni turistiche gestite in forma imprenditoriale di presentare la SCIA e per tutte le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale e le locazioni brevi di presentare comunicazione di inizio attività (CIA) al comune nel cui territorio si svolge l’attività, in coerenza con quanto previsto per le strutture ricettive, in particolare per le case e appartamenti per vacanze, gestite rispettivamente in forma imprenditoriale e non imprenditoriale.

Il regolamento regionale 6/2025 modifica innanzitutto il titolo del regolamento regionale 7/2016 in “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche e requisiti strutturali ed igienico – sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”.

Viene inoltre introdotto l’articolo 1 bis che definisce, in attuazione di quanto previsto al comma 3 bis dell’articolo 37 della legge regionale 27/2015, i requisiti minimi e i servizi erogati negli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche, incluse le locazioni brevi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Agli allegati del regolamento regionale 7/2016, che definiscono i requisiti minimi  obbligatori delle strutture ricettive non alberghiere, viene aggiunto l’allegato G bis, che stabilisce i requisiti minimi obbligatori e i servizi da garantire negli alloggi e porzioni di alloggio locati per finalità turistiche, riguardanti la capacità dell’alloggio, le dotazioni strutturali, i servizi e gli standard qualitativi.

Attualmente le locazioni turistiche in provincia di Lecco hanno raggiunto le 1.200 unità circa, delle quali ben 1.070 circa sono quelle non imprenditoriali, mentre le restanti 130 sono gestite in forma imprenditoriale.

Di seguito le caratteristiche e i requisiti delle diverse forme di ricettività, individuate in Lombardia dalla legge regionale 27/2015, occorre fare riferimento al regolamento regionale 7/2016 che definisce servizistandard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle seguenti tipologie di strutture non alberghiere:

Ostelli per la gioventù – strutture attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per finalità turistiche, sociali, culturali ed educative. Articolo 24 legge regionale, articolo 2 e allegato A regolamento

  • Case e appartamenti vacanze(Cav) – strutture gestite in modo unitario o organizzate per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative o parti di esse, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e cucina. Possono essere non imprenditoriali – con interruzione obbligatoria dell’attività di almeno 90 giorni all’anno – o imprenditorialiArticolo 26 legge regionale, articolo 3 e allegato B regolamento
  • Foresterie lombarde – strutture gestite in forma imprenditoriale, anche in un immobile diverso da quello di residenza, per fornire alloggio ed eventuali servizi complementari tra cui la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati. Capacità ricettiva massima: 6 camere e 14 posti letto. Articolo 27 legge regionale, articolo 4 e allegato C regolamento
  • Locande – strutture complementari all’esercizio di somministrazione alimenti e bevande gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale. Capacità ricettiva massima: 6 camere e 14 posti letto. Articolo 28 legge regionale, articolo 5 e allegato D regolamento
  • Bed and Breakfast(B&B) – attività non imprenditoriale a conduzione familiare e non continuativa (obbligo di interruzione dell’attività per almeno 90 giorni all’anno) esercitata al numero civico di residenza del titolare per fornire alloggio e prima colazione. Capacità ricettiva massima: 4 camere e 12 posti letto. Articoli 29 e 30 legge regionale, articolo 6 e allegato E regolamento
  • Rifugi alpinistici ed escursionistici – possiedono strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti.  Assicurano un’apertura stagionale minima di ottanta giorni, anche non consecutivi. Articoli 33, 34, 35 e 36 legge regionale, articolo 7 e allegati F e G regolamento

Per ulteriori informazioni: operatori.turismo@provincia.lecco.it – 0341 295542/516/454

Di seguito la statistica di quanti Codici Cin sono stati rilasciati  [3641 CODICI CIN] dall’avvio della Fase pilota a oggi per quanto riguarda la vostra provincia.

A oggi la nostra percentuale si attesta al 90,15%, ribadendo che risulta essere sempre migliore rispetto sia ai valori regionali sia a quelli nazionali.

La percentuale nazionale è del 89,07% di Cin rilasciati su strutture registrate invece la percentuale regionale è del 88,37%.

Le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere e le locazioni turistiche in provincia di Lecco hanno superato proprio nei giorni di Ferragosto il traguardo delle 4.000 unità, confermando nuovamente la tendenza all’ampliamento della capacità ricettiva del territorio che prosegue da un decennio, dall’entrata in vigore della legge regionale 27/2015.

Oltretutto si tratta di dati che variano pressoché giornalmente, per effetto di nuove aperture, variazioni o cessazioni che si registrano ogni giorno attraverso gli sportelli Suap comunali e di conseguenza costantemente aggiornati dagli uffici provinciali sull’applicativo regionale Ross 1000.

Attualmente alle 4.000 strutture ricettive e locazioni turistiche presenti in provincia di Lecco corrispondono circa 12.100 camere e 31.600 posti letto complessivi, distribuiti in modo capillare su tutto il territorio.

La sola città di Lecco accoglie attualmente ben 550 strutture ricettive e locazioni turistiche, cui corrispondono circa 1.400 camere e 3.600 posti letto.

Caratteristica della provincia e della città di Lecco è la prevalenza di una ricettività di tipo non alberghiero: le case e gli appartamenti per vacanze (Cav) e le locazioni turistiche (Lt) non

Ultimo aggiornamento
19/12/2025, 11:52