Rifiuti: nuove e più severe sanzioni per le attività illecite
Le disposizioni del decreto sono già in vigore, ma potranno subire modifiche in sede di conversione in legge (entro 60 giorni).
Data: 24 Agosto 2025

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Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto è stato pubblicato il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”, che introduce un inasprimento senza precedenti delle pene per reati ambientali legati alla gestione illecita dei rifiuti.
Oltre a modificare le sanzioni previste dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il decreto-legge interviene sul codice penale e di procedura penale, sul codice antimafia, sul codice della strada e sul decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di reati ambientali.
Il provvedimento, nato per contrastare in particolare il fenomeno dei roghi di rifiuti nella cosiddetta “Terra dei fuochi”, ridisegna l’intero sistema delle sanzioni per chi abbandona, trasporta, brucia o gestisce in modo illecito i rifiuti, prevedendo pene più severe e nuovi strumenti di controllo.
Si parte dalle condotte meno gravi: l’abbandono di rifiuti urbani di piccole dimensioni, come mozziconi di sigaretta o cartacce, è punito con una sanzione amministrativa da 80 a 320 euro. Queste violazioni possono essere accertate tramite impianti di videosorveglianza, sia in aree urbane sia extraurbane, senza necessità di contestazione immediata.
Nel caso di rifiuti non pericolosi, l’abbandono o il deposito incontrollato comportano un’ammenda da 1.500 a 18.000 euro. Se la violazione è commessa utilizzando un veicolo, al conducente si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 4 mesi. Per i titolari di imprese e i responsabili di enti, la condotta viene punita con l’arresto da 6 mesi a 2 anni o con un’ammenda da 3.000 a 27.000 euro.
Con i rifiuti pericolosi le pene si aggravano ulteriormente: chi li abbandona rischia la reclusione da 1 a 5 anni, che sale a 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni se dall’abbandono deriva un pericolo concreto per la salute delle persone o per l’ambiente o se avviene in aree già contaminate. Per i titolari di imprese o responsabili di enti le pene sono da 1 anno a 5 anni e 6 mesi, e da 2 anni a 6 anni e 6 mesi nei casi più gravi.
Un capitolo rilevante riguarda la combustione illecita: bruciare rifiuti non pericolosi in condizioni di pericolo per la salute o l’ambiente comporta la reclusione da 3 a 6 anni; se si tratta di rifiuti pericolosi, da 3 anni e 6 mesi a ben 7 anni. Se dal rogo scaturisce, poi, un incendio le pene sono aumentate fino alla metà.
Anche la realizzazione o gestione di discariche abusive è punita severamente: da 1 anno a 5 anni di reclusione, che diventano da un 1 e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi se la discarica accoglie rifiuti anche in parte pericolosi. Nei casi con pericolo per la salute o l’ambiente, la pena sale da 2 a 6 anni, o da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se sono presenti rifiuti pericolosi.
Se i reati sono commessi nell’ambito di un’attività d’impresa, le pene possono aumentare fino a un terzo e scatta la responsabilità del titolare dell’impresa sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali della violazione.
Non meno rilevante è la confisca obbligatoria dei mezzi e delle aree utilizzati per commettere il reato. È prevista anche la sospensione della patente per i conducenti e la sospensione dall’Albo per il trasporto irregolare di rifiuti.
Si rimanda a un’attenta lettura della norma per disamina delle diverse casistiche previste.
Le disposizioni del decreto sono già in vigore, ma potranno subire modifiche in sede di conversione in legge (entro 60 giorni).
Ultimo aggiornamento
22/08/2025, 11:48