Scadenze Mud e Orso 2026

Dati produzione rifiuti urbani e rifiuti gestiti dagli impianti in Lombardia.

Data: 26 Marzo 2026

Rifiuti

Sulla Gazzetta ufficiale del 5 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2026 “Approvazione del Modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2026 – Mud”, che ha introdotto limitate modifiche al modello previgente.

In base alla legge 70 del 25 gennaio 1994, il termine per la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione; pertanto, dovrà avvenire entro il 3 luglio 2026.

Decorso tale termine, il tardivo adempimento entro 60 giorni dalla scadenza è punito con la sanzione pecuniaria ridotta da 26 a 160 euro; successivamente, la presentazione della dichiarazione viene considerata omessa e la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è compresa tra un minimo di 2.000 a un massimo di 10.000 euro (articolo 258, comma 1, del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale Ecocamere.

Regione Lombardia, con decreto del dirigente della Struttura rifiuti e tutela ambientale 3657 del 23 marzo 2026, ha ritenuto di:

  • confermare le date di scadenza per la compilazione dei dati dell’applicativo Orso (Osservatorio rifiuti sovraregionale) previste dalla deliberazione della Giunta regionale 6511 del 21 aprile 2017, ovvero 31 marzo 2026 per i Comuni e 30 aprile 2026 per i gestori degli impianti, con possibilità di proroga non superiore a 30 giorni dei termini indicati, in caso di motivata richiesta, da richiedere all’Osservatorio provinciale rifiuti
  • prorogare al 3 luglio 2026 i soli termini stabiliti dalla citata deliberazione della Giunta regionale per il caricamento del file della dichiarazione Mud nella “scheda impianti” di Orso da parte dei gestori degli impianti

La mancata o incompleta compilazione, nei termini previsti, dei “dati sanzionabili”, come individuati nell’Appendice 1 dell’Allegato A alla delibera di Giunta regionale 3005 del 30 marzo 2020, può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, lettera 0a), dell’articolo 54 della legge regionale 26/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Ultimo aggiornamento
26/03/2026, 12:40