Rifiuti: confermata la stretta sanzionatoria sulle attività illecite

Pubblicata la legge 147 del 3 ottobre 2025.

Data: 26 Ottobre 2025

Rifiuti: progetto Road Trash - foto Il Trasporto

Con la pubblicazione della legge 147 del 3 ottobre 2025, è stato convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge 116 del 2025 recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell’area denominata “Terra dei fuochi”.

Il decreto-legge, in vigore dal 9 agosto 2025, aveva rafforzato le pene (anche detentive) previste dal decreto legislativo 152/2006 per l’abbandono e la discarica di rifiuti, la combustione illecita, le spedizioni transfrontaliere che violano le regole e, più in generale, per ogni forma di gestione rifiuti non autorizzata, aumentando anche le sanzioni per violazioni che comportano rischi per le persone o l’ecosistema, o vengono commesse in siti da bonificare e prevedendo nuove misure sanzionatorie e aggravanti nel caso di attività organizzate.

Con la pubblicazione della legge di conversione, dall’8 ottobre 2025 è definitivo l’inasprimento delle sanzioni per le attività illecite che riguardano i rifiuti stabilito dal decreto-legge 116/2025, con l’aggiunta di ulteriori pene accessorie e di nuove sanzioni amministrative.

Tra queste si segnalano le nuove pene accessorie (interdizione fino a 5 anni da licenze, concessioni, iscrizioni, contributi e contratti pubblici) per i soggetti condannati in via definitiva per i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico di materiale ad alta radioattività o traffico illecito di rifiuti.

Con riferimento ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), sono previste nuove sanzioni amministrative pecuniarie per i distributori che non comunicano i luoghi di deposito preliminare o i dati relativi ai Raee ricevuti.

Si richiamano di seguito le principali sanzioni previste in materia di abbandono di rifiuti, rimandando a un’attenta lettura della norma per disamina delle altre casistiche previste.

Per l’abbandono di rifiuti urbani di piccole dimensioni, come mozziconi di sigaretta o cartacce, è stata confermata la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 320 euro. Queste violazioni possono essere accertate tramite impianti di videosorveglianza, sia in aree urbane sia extraurbane, senza necessità di contestazione immediata.

Per l’abbandono o il deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è stata introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3.000 euro; se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese.

Nel caso di rifiuti non pericolosi, l’abbandono o il deposito incontrollato comportano un’ammenda da 1.500 a 18.000 euro. Se la violazione è commessa utilizzando un veicolo, al conducente si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente da 4 a 6 mesi. Per i titolari di imprese e i responsabili di enti, la condotta viene punita con l’arresto da 6 mesi a 2 anni o con un’ammenda da 3.000 a 27.000 euro.

Con i rifiuti pericolosi le pene si aggravano ulteriormente: chi li abbandona rischia la reclusione da 1 a 5 anni, che sale a 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni se dall’abbandono deriva un pericolo concreto per la salute delle persone o per l’ambiente o se avviene in aree già contaminate. Per i titolari di imprese o responsabili di enti le pene sono da 1 anno a 5 anni e 6 mesi, e da 2 anni a 6 anni e 6 mesi nei casi più gravi.

Ultimo aggiornamento
23/10/2025, 14:51