Limiti su particolari tipologie di spese

Certificato il rispetto da parte della Provincia di Lecco.

Data: 10 Maggio 2023

calcolatrice e penna

Con il Rendiconto di gestione 2022, approvato con delibera di Consiglio provinciale 15 del 26 aprile 2023, si è certificato il rispetto dei limiti su particolari tipologie di spese.

Infatti l’articolo 57 del decreto legge 124/2019 convertito nella legge 157/2019 ha previsto, a decorrere dal 2020, la disapplicazione dei limiti di spesa corrente relativi a:

articolo 27, comma 1, del decreto legge 112/2008 (taglia-carta), che imponeva alle pubbliche amministrazioni una diminuzione della spesa per la stampa e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni

  • articolo 6 del decreto 78/2010, che introduceva alcune norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi
  • riduzione della spesa annua per studi e incarichi di consulenza
  • riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
  • riduzione delle spese per sponsorizzazioni
  • riduzione delle spese per missioni
  • riduzione delle spese per attività di formazione
  • articolo 5, comma 2, del decreto legge 95/2012, riduzione delle spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi
  • articolo 5, commi 4 e 5, della legge 67/1987, obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di un riepilogo analitico
  • articolo 2, comma 594, della legge 2004/2007, obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio
  • articolo 12, comma 1 ter, del decreto legge 98/2011, che prevede l’obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili;
  • articolo 24 del decreto legge 66/2014, che prevede specifici obblighi per la riduzione, anche attraverso il recesso contrattuale, delle spese per locazione e manutenzione di immobili

Rimane tuttavia ancora in vigore l’articolo 1 comma 420 della legge 190/2014 che è il divieto, solo per le Province, di effettuare spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche e convegni. Questa norma non è stata formalmente abrogata. Il Collegio dei Revisori dei conti ha certificato, in sede in approvazione del Rendiconto di gestione, l’insussistenza di questa tipologia di spesa anche per l’esercizio 2022.

Infine, la Provincia non ha effettuato nel 2022 operazioni di acquisto di immobili rientranti nei limiti di cui all’articolo 1 comma 138 della legge 228/2012 e dell’articolo 12 del decreto legge 98/2011 convertito nella legge 111/2011.

In merito poi al divieto di dare sponsorizzazioni e contributi (articolo 6 comma 9 legge 122/2010) non rientrano nel divieto:

  • contributi/trasferimenti a terzi finanziati da altri enti o privati o comunque da entrate a destinazione vincolata
  • contributi/trasferimenti a terzi per lo svolgimento in forma sussidiaria di attività e funzioni istituzionali proprie della Provincia
  • trasferimenti per quote di adesione e contributo di esercizio ad istituzioni, fondazioni, consorzi o altri enti qualora previste in base agli statuti o provvedimenti istitutivi degli stessi
  • contributi in conto capitale previsti da accordi di programma, convenzioni, o altri atti per la realizzazione di investimenti nell’ambito delle finalità istituzionali della Provincia
  • trasferimenti per rimborsi oneri mutui sulla base di convenzioni ovvero altri atti

Il divieto, salvo per le spese esentate richiamate, la cui esclusione è stata certificata dai singoli dirigenti su ogni determinazione di impegno, è stato sempre rispettato.

Ultimo aggiornamento
09/05/2023, 10:13