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Impianti termici: indicazioni per il controllo e la manutenzione

La legge prevede sanzioni amministrative che variano da 100 euro nei casi più lievi, fino a 10.000 euro nei casi più gravi.

Data: 22 Dicembre 2021

Impianti termici

Dagli anni ’90 è previsto l’obbligo di verificare lo stato di efficienza degli impianti termici, per ottimizzare il loro uso e per garantirne la sicurezza.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 412 del 1993 obbliga i cittadini e le persone giuridiche (enti, imprese, associazioni) che detengono un impianto termico con determinate caratteristiche a sottoporre quest’ultimo a controlli periodici (se a gas o se potenza inferiore a 35 kw di ogni due anni, se di potenza superiore a 35 kw o se a gasolio ogni anno), affidandosi a tecnici qualificati.

Per ogni impianto termico è previsto un responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, che può essere il proprietario dell’impianto, l’inquilino, l’amministratore o un terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, a cui la legge demanda le responsabilità connesse all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste.

Tutti gli impianti termici diversi da caminetti aperti, scaldacqua unifamiliari, termo cucine, stufe e caminetti chiusi inferiore a 5 kw di potenza, radiatori individuali inferiore a 5 kw di potenza, pompe di calore e macchine frigorifere di potenza inferiore a 12 kw, devono essere registrati al Catasto unico regionale impianti termici (Curit).

La registrazione dell’impianto deve essere eseguita dal tecnico installatore e la registrazione delle manutenzioni periodiche deve essere eseguita dal tecnico manutentore, mentre è compito del responsabile dell’impianto verificare che dette registrazioni siano state compiute.

Il responsabile dell’impianto può accedere al Curit per verificare lo stato del proprio impianto e la regolarità della manutenzione eseguita.

La legge prevede sanzioni amministrative che variano da 100 euro nei casi più lievi, fino a 10.000 euro nei casi più gravi. Le sanzioni possono essere comminate al responsabile dell’impianto, per esempio per mancata manutenzione periodica, e al tecnico installatore/manutentore, per esempio a causa della mancata registrazione dell’impianto o della manutenzione, assenza o inadeguata compilazione del libretto.

Energia

Si occupa delle tematiche relative alla produzione di energia sul territorio della Provincia e di inquinamento luminoso ed elettromagnetico.

Ultimo aggiornamento
21/12/2021, 16:37