Consiglio provinciale

Lunedì 22 aprile 2024 ore 18.30

Apprendistato: piano annuale formativo e approvazione graduatoria

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Cos’è

La Provincia approva il piano annuale di formazione per gli apprendisti e mette a bando le attività previste. Nel bando sono individuati i soggetti ammissibili, le tipologie formative, le scadenze, le modalità di erogazione del finanziamento, gli obblighi del gestore, le spese ammissibili e l’iter procedurale.

L’apprendistato si appresta a diventare il canale tipico di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un contratto di qualità che coniuga formazione e continuità occupazionale.

Il Testo unico dell’apprendistato, approvato con decreto legislativo 167 del settembre 2011, garantisce una maggiore agibilità dello strumento, per lavoratori e imprese, attraverso una drastica semplificazione della materia che diviene omogenea sull’intero territorio nazionale.

Attualmente coesistono 3 tipologie di contratti di apprendistato:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: rivolto agli apprendisti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25esimo anno di età, assunti in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione; la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a 3 anni ovvero 4 nel caso di diploma quadriennale regionale
  • apprendistato professionalizzante: rivolto agli apprendisti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (17 anni se si è in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 226 del 17 ottobre 2005), assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali e per tutti i lavoratori in mobilità o percettore di indennità di disoccupazione (Naspi)
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca: rivolto agli apprendisti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (17 anni se si è in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 226 del 17 ottobre 2005), assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori (Dpcm 25 gennaio 2008, articolo 7), nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali

Il contratto di apprendistato può avere una durata massima di 3 anni, estesi a 5 per le figure professionali dell’artigianato. La normativa vigente obbliga le aziende a far frequentare al proprio apprendista corsi di formazione.

Standard minimi e durata

Con la delibera della Giunta regionale 2933  del 25 gennaio 2012 Regione Lombardia ha definito gli standard minimi e la durata della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali per gli apprendisti assunti ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 167/2011 in relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti:

  • 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o privi di titolo di studio
  • 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale o diploma d’istruzione
  • 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario

La formazione è svolta sotto la responsabilità della azienda ed è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.

Le restanti ore tecnico-professionali, indicate nel contratto collettivo nazionale dei lavoratori di riferimento e negli accordi settoriali sono erogate direttamente dall’azienda.

A chi si rivolge

Enti pubblici o privati, singoli o costituiti in raggruppamento temporaneo (Ats), abilitati all’attuazione dei corsi per apprendisti; titolari di sede operativa accreditata per la Formazione professionale (Sezione A o B) e/o per il servizio al Lavoro (legge regionale 22/2006).

Accedere al servizio

Presentare domanda di partecipazione al finanziamento e le relative proposte entro i termini e alle condizioni previste negli avvisi dedicati al mondo della formazione.

La Provincia, esaminati i progetti, approva l’elenco e ammette a finanziamento gli organismi di formazione per l’erogazione delle attività formative.

Costi

Nessun costo.

Tempi e scadenze

Approvazione graduatoria: entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande.

Contatti

Referenti Alessandra Mucelli – Antonella Cassinelli – Maria Teresa Montanelli
Telefono 0341 295550 – 549 – 464
Fax 0341 295333
Email alessandra.mucelli@provincia.lecco.it
Orari lunedì-mercoledì 9.00-13.00 e 15.00-17.30, martedì-giovedì-venerdì 9.00-14.00

Ufficio e Area responsabile

Siti esterni

Per approfondimenti consultare i seguenti portali dedicati al mondo dell’apprendistato.

Riferimenti normativi

Leggi regionali 1/2000 e 22/2006, decreto legislativo 167 del 14 settembre 2011 ‘Testo unico dell’apprendistato”, delibere regionali che definiscono gli indirizzi per presentare i piani provinciali.

Ultimo aggiornamento
15/12/2020, 11:30

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