Controllo impianti termici

Tutte le informazioni da sapere.

Data: 17 Dicembre 2022

Impianti termici

Le disposizioni normative vigenti prescrivono la verifica dell’efficienza degli impianti termici mediante controllo e manutenzione periodica per ridurre le emissioni di anidride carbonica, contenere i consumi energetici e migliorare il rendimento degli impianti di climatizzazione invernale e estiva.

I detentori di un impianto termico di potenza maggiore o uguale a 5 kW sono tenuti a eseguire controlli periodici, mediante personale tecnico abilitato, con frequenza variabile in base alla tipologia e alla potenza dell’impianto:

  • ogni anno per impianti a gasolio o gas di potenza maggiore o uguale a 35 kW, a biomassa maggiore a 15 kW
  • ogni due anni per impianti a gas di potenza inferiore a 35 kW, a biomassa maggiore di 10 e fino a 15 kW
  • ogni quattro anni per impianti a biomassa fino a 10 kW

Gli impianti con macchine frigorifere/pompe di calore devono essere sottoposti a controlli biennali o quadriennali in funzione della potenza e della tipologia di azionamento (per i dettagli consultare la deliberazione della Giunta regionale 3502/2020, §14).

Gli impianti termici di potenza maggiore o uguale a 5 kW, le pompe di calore e le macchine frigorifere di potenza maggiore o uguale a 12 kW devono essere registrati al Catasto unico regionale impianti termici – Curit. La registrazione dell’impianto deve essere eseguita dal tecnico installatore, la registrazione delle manutenzioni periodiche deve essere eseguita dal tecnico manutentore.

È compito del responsabile dell’impianto farsi rilasciare il rapporto dal tecnico incaricato del controllo periodico e verificare che il tecnico aggiorni il Curit, registri la manutenzione periodica eseguita ed effettui il pagamento del contributo biennale dovuto, calcolato in funzione della potenza dell’impianto.

Il responsabile dell’impianto (il proprietario dell’impianto, l’inquilino, l’amministratore oppure il terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione, dove nominato) risponde delle violazioni degli obblighi previsti. Le norme vigenti prevedono sanzioni amministrative che variano da 100 euro nei casi più lievi fino a 10.000 euro nei casi più gravi.

La vigilanza in merito alla verifica dell’osservanza degli obblighi previsti è effettuata, nel rispettivo ambito territoriale di competenza, dalle Province o dai Comuni con almeno 40.000 abitanti e consiste in:

  • accertamenti tecnico-amministrativi da parte dell’ufficio preposto, volti a verificare la corretta installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici
  • ispezioni sugli impianti, effettuate sopralluogo da tecnici specializzati incaricati dall’ente competente, al quale riferiscono l’esito mediante apposito rapporto d’ispezione

Ultimo aggiornamento
15/12/2022, 17:25